Incentivi fiscali

Bonus Casa 50%

Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione, installano pannelli solari, una pompa di calore o un climatizzatore sono previste detrazioni fiscali.


I contribuenti che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono accedere ad una detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il cosiddetto Bonus Casa.


Si possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.


Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), DPR 917/1986).


Sospesa la facoltà dei contribuenti di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.


La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”). Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:

  • opere in edilizia libera.
  • interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Per fruire del bonus casa 50% è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del soggetto che paga
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Alla fine della trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori effettuati, attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it, l’utente procede alla stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.


I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.


Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.


Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie".

Ecobonus 65% e 50%


L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.


Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.


Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.


L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.


Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Per fruire dell’agevolazione, occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (l’obbligo non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme (cioè, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.


Il pagamento mediante bonifico non è richiesto per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).


Bisogna poi acquisire e conservare:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici (è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate)
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione, che dev’essere richiesta dopo l’esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori, non è necessaria per:

  1. la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
  2. l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
  3. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
  4. l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
  5. l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  6. l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

Inoltre, va compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, riportandovi:

  • i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese
  • i dati identificativi dell’edificio
  • la tipologia dell’intervento eseguito
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni, assieme a quelle contenute nell’APE, devono essere trasmesse all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’ecobonus.


Importi massimi detraibili per tipologia di intervento:


  • Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro.
  • Caldaie a condensazione: 30.000 euro
  • Pompe di calore ad alta efficienza: 30.000 euro

Documentazione da inviare all’ENEA


Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.

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